Quando una scrittura privata può definirsi "testamento olografo"? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8490 del 28 maggio 2012)

Ai fini della configurabilità di una scrittura privata (con cui, nella specie, l’autore aveva affermato che tutti i beni a lui intestati fossero di esclusiva proprietà della propria moglie) come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art 602 c. c., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come deve essere interpretata l'espressione "tutti i miei beni... sono esclusivamente di proprietà mia signora"? Il nodo sottoposto all'attenzione della S.C. non tanto consisteva nel riconoscimento della validità del testamento epistolare (vale a dire dell'ultima volontà palesata nella forma di lettera indirizzata ad un soggetto determinato), quanto piuttosto del reperimento di una concreta volontà di disposizione delle proprie sostanze. In tal senso la Cassazione ha posto il principio in base al quale il giudice di merito deve compiere una specifica indagine in questa direzione, dovendo individuare l'intento dell'autore della scrittura di porre in essere un atto di disposizione dei propri beni in vista del tempo successivo alla propria morte.

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