Quando gli interessi moratori possono essere considerati usurari? (Tribunale di Lanciano, Sez. I, sent. del 30 settembre 2015)

Nei contratti bancari gli interessi moratori hanno una funzione diversa da quella degli interessi corrispettivi e, pertanto, la giurisprudenza più recente opera per essi una autonoma valutazione di usurarietà (o di eccessiva onerosità, ai sensi dell’art. 1384 c.c.), in via disaggregata rispetto agli interessi corrispettivi, e con riferimento a un distinto tasso soglia, dato generalmente dalla maggiorazione di circa due punti percentuali (2,1 %) del tasso soglia rilevato per gli interessi aventi funzione corrispettiva, conformemente del resto a quanto indicato dalle istruzioni della Banca d’Italia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il c.d. "tasso soglia" al di là del quale la misura degli interessi è da reputarsi usuraria varia in dipendenza della natura degli interessi stessi. Se si tratta di interessi moratori, come nel caso in esame, scatta una maggiorazione rispetto agli interessi corrispettivi. Ciò è naturalmente connesso alla diversa funzione che tali interessi svolgono.

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