Quando è il PM a porre in essere condotte diffamatorie via web mercè espressioni contenute in un post su FB. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 18987 del 31 luglio 2017)

In tema di diffamazione ciò che rileva è l'uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere.
Inoltre, nel caso di illecito disciplinare di un magistrato, il bene protetto dalla previsione di cui all'art. 4, comma I, lett. d), D. Lgs. n. 109/2006 è costituito - come è fatto palese dalla stessa formulazione della disposizione - dalla immagine del magistrato, risultando quindi irrilevante, a tali fini, il fatto che il destinatario di parole oggettivamente diffamatorie possa non averle percepite in tal senso. (Nella specie, un magistrato, comunicando con più persone a mezzo del proprio profilo personale del social network Facebook, offendeva la reputazione di un Sindaco, pubblicando un post che ledeva gravemente l'immagine dell'incolpata, investita delle funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica titolare di indagini a vario titolo avviate nei confronti dell'Amministrazione comunale citata.)

Commento

(di Daniele Minussi)
Il PM che indaga sull'Amministrazione comunale pubblica sul proprio profilo Facebook un "post", successivamente pubblicato sul quotidiano "La Repubblica", la seguente espressione, riferita al Sindaco: "Non ho mai visto un sindaco plaudire bea(o)tamente per essere stato messo sotto tutela con tanto di annessi e connessi di assessorati alla legalità affidati a pm antimafia, ma qualcuno diceva che il coraggio (o la dignità) se non la hai non te la puoi dare". Il fatto era stato considerato dalla Sezione disciplinare del CSM di scarsa rilevanza, in quanto la Sindaca in questione non aveva ritenuto specialmente offensive le espressioni. Le SSUU accolgono tuttavia il ricorso della Procura generale, per l'effetto rinviando a nuovo giudizio della Sezione disciplinare del CSM. Sulla scorta dell'intervenuto accertamento della commissione del reato di diffamazione si rende necessaria la considerazione del fatto in relazione non già alla percezione del destinatario delle espressioni diffamatorie, bensì all'immagine pubblica del magistrato.

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