Quando è possibile configurare la prelazione agraria? Indispensabile la destinazione agricola del fondo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7182 del 10 aprile 2015)

La prelazione agraria, agli effetti dell'art. 8, comma II, della l. n. 590/1965, è consentita soltanto quando il terreno abbia destinazione agricola in base al piano regolatore, sicché non sono soggetti ad essa tutti i fondi aventi destinazione urbana, quale, nella specie, quello vincolato a verde privato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame mette a fuoco come requisito fondamentale affinchè sia possibile configurare la prelazione ex l. 590/1965 (successivamente modificata dalla legge n.817/1971) sia la destinazione agricola in base agli strumenti urbanistici vigenti. Irrilevanti le modificazioni degli strumenti urbanistici eventualmente successive; cfr. anche Cass. Civ. Sez.III, 23902/2006.

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