Quale maggioranza per la deliberazione condominiale con la quale è stato deciso l'allargamento dell’area destinata a parcheggio? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26295 del 15 dicembre 2014)

Le deliberazioni assembleari di mutamento di destinazione di una parte comune non danno luogo ad una innovazione vietata dall'art. 1120 c.c., ma costituiscono pure sempre innovazioni, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma V, c.c.: ne consegue che deve essere deliberato con detta maggioranza il mutamento di destinazione di una parte comune come la destinazione di un’area a parcheggio in contrasto con la previsione del regolamento condominiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione (che si riferisce ad una controversia insorta prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del condominio) si impernia sulla qualificazione giuridica della deliberazione assembleare con la quale viene modificata la destinazione d'uso di un'area comune. Si tratta o meno di un'innovazione vietata? La S.C. si pronunzia in senso negativo, pur dovendo il mutamento essere approvato con la maggioranza qualificata di cui al V comma dell'art.1136 cod.civ..
Va tuttavia rilevato come oggi lo scenario sia completamente modificato per effetto della novellazione della normativa in tema di condominio (l.11 dicembre 2012 n.220).
Infatti attualmente la modificazione in discorso sarebbe stata da approvare non già con la più ampia maggioranza di cui al V comma dell'art.1136 cod.civ., bensì con quella di cui al II comma della stessa norma. Ai sensi del II comma dell'art.1120 cod.civ. infatti "I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: (...) le opere ... per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio".
Dunque oggi sarebbe bastata la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (e non i due terzi di questo).

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