Qual è il presupposto impositivo della costituzione di trust? Anche per le imposte ipocatastali l'istituzione del relativo vincolo sui beni che ne costituiscono l'oggetto. E' colpita cioè la “ricchezza in sé” a prescindere dal suo trasferimento intersoggettivo. (CTR Roma, Sez. VI, sent. n. 9525 del 28 dicembre 2016)

Nell'ambito della costituzione di un trust, emerge la volontà del legislatore di istituzione di un'imposta non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione; l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli. Pertanto, avendo riguardo ad un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello preso di mira dall'imposta sulle successioni e donazioni. Non si tratta, pertanto, di un presupposto di imposizione collegato all'arricchimento inteso come attribuzione ad un soggetto come effettivo utile o vantaggio patrimonialmente valutabile, per esempio in quanto comportante il diritto del medesimo soggetto di utilizzazione a proprio esclusivo vantaggio, bensì di una espressione di quella che viene definita "ricchezza in sé". In altri termini, un'imposizione che colpisce la manifestazione di ricchezza indipendentemente dalla circostanza che questa si sia tradotta ancora in effettivo arricchimento, in maniera non dissimile da quanto avviene in altre ipotesi di imposte sui trasferimenti nei quali la tassazione è attivata dalla manifestazione di ricchezza, ma indipendentemente dalla verifica dell'effettiva misura (e dell'effettiva esistenza stessa) di un arricchimento o vantaggio economico, che implica il coinvolgimento di altri parametri e distinte analisi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Imposta proporzionale di trascrizione e catastale per il bene immobile conferito in trust, indipendentemente dal fatto che l'atto di distribuzione sia cronologicamente posposto. Il guardiano del trust al quale era pervenuto l'avviso di liquidazione delle relative imposte a rettifica di quanto già liquidato dal notaio rogante deve pagarle: così ha deciso in grado di appello la Commissione tributaria rilevando che, pur mancando un orientamento costante in giurisprudenza, l'imposizione colpisce la capacità contributiva indipendentemente dal fatto che essa si sia tradotta in un arricchimento effettivo in capo ad un soggetto.
Va osservato come la Cassazione, aveva osservato come stessa norma di cui al 47° comma dell'art.2 del d.l. 262/2006 ad avere istituito una imposta specifica, indipendentemente dai profili effettuali dell'atto (Cass. Civ., Sez. VI-V, 4482/2016). Però le imposte ipotecarie e catastali sarebbero state comunque dovute in misura fissa (Cass. Civ., Sez. V, 21614 del 26 ottobre 2016; CTP Milano, Sez. XLVI, 6579/2015). La pronunzia qui in commento pare sovvertire il riferito orientamento.

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