Profili differenziali tra condizione risolutiva e clausola risolutiva espressa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20854 del 2 ottobre 2014)

In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio ab origine, laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte.
La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), invece, è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Pertanto, in materia di contratti, stabilire se sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nella misura in cui sia informata ad erronei criteri giuridici o non sorretto da una motivazione logicamente adeguata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condizione risolutiva o clausola risolutiva espressa? Nel caso di specie era stata dedotta in un contratto preliminare la liberazione di un immobile da iscrizioni pregiudizievoli quale presupposto per l'eliminazione o meno del vincolo contrattuale portato da un contratto preliminare, con la conseguente restituzione della caparra al promissario acquirente.
Prescindendo dal rilievo in base al quale una corretta tecnica di redazione del contratto avrebbe certamente precluso tale dubbio ermeneutico, va osservato come la condizione non comporti l'insorgenza di obbligazione alcuna, fondando le propria operatività sull'oggettiva sussistenza o meno del presupposto fattuale. Ne segue che mentre l'operatività del meccanismo condizionale prescinde da una qualsivoglia manifestazione di volontà delle parti, non altrettanto è a dirsi per quanto attiene alla clausola risolutiva espressa, la cui attivazione postula la dichiarazione della parte non inadempiente intesa a volersene avvalere.

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