Procedimento di fusione: il Giudice del Registro di Reggio Emilia inverte il proprio precedente orientamento in tema di sospensione dei termini feriali.

Il Giudice del Registro delle Imprese di Reggio Emilia, invertendo il proprio contrario orientamento, seguito per anni da questo ufficio, ritiene che il termine di legge indicato dall’art. 2503 c.c. (Opposizione dei creditori all’atto di fusione) sia soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari.
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Commento

(di Daniele Minussi)
A Reggio Emilia ci ripensano: la sospensione dei termini processuali (che dall’anno 2015 decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno) vale anche in relazione al termine di 60 giorni, contemplato dall'art.2503 cod.civ., entro il quale i creditori delle società coinvolte nell'operazione straordinaria possono esprimere l'opposizione alla fusione. Non basta: la sospensione è applicabile anche alla scissione, alla trasformazione eterogenea, ai procedimenti di riduzione del capitale sociale, esclusione del socio di società a base personale, revoca dello stato di liquidazione.
Giova osservare come già in precedenza altre analoghe Autorità si fossero espresse in tal senso (si veda, tra le altre, il Giudice del Registro delle Imprese di Milano).
Ne segue come non verranno iscritti gli atti di fusione e gli altri atti che prevedono termini analoghi (es. scissione, trasformazione eterogenea, riduzione volontaria del capitale sociale, istanza di cancellazione presentata in seguito ad approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione, etc…) qualora fossero trasmessi al registro prima della scadenza dei termini, computati tenendo conto della predetta sospensione feriale.

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