Procedimento di accettazione beneficiata. Dichiarazione di credito presentata al notaio: non interrompe il decorso del termine di prescrizione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12950 del 23 maggio 2017)

La domanda presentata, nell'ambito di un procedimento di accettazione beneficiata dell'eredità, al notaio incaricato della redazione dell'inventario, con la quale il creditore del de cuius chieda la soddisfazione del proprio diritto, è inidonea ad interrompere il decorso del relativo termine di prescrizione, non essendo riconducibile - stante la natura di procedimento di giurisdizione volontaria della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata - alla tassativa elencazione degli atti processuali contenuta nell'art. 2943, comma I, c.c. né, tantomeno, essendo idonea, siccome rivolta verso di un ausiliario del magistrato, a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, ex art. 2943, ultimo comma, c.c., salvo che la domanda suddetta venga notificata, oltre che al notaio, anche agli eredi del debitore, rendendoli in tal modo edotti, quali soggetti obbligati, dell'esistenza di una pretesa nei loro confronti e dell'intenzione del creditore di farla valere, chiedendone l'adempimento, con l'effetto sostanziale di costituirli in mora.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 498 cod.civ. l'erede beneficiato che procede alla liquidazione concorsuale, deve, entro un mese dalla notificazione dell'opposizione da parte dei creditori o dei legatari (oppure in un qualsiasi momento precedente agli atti di liquidazione, qualora la scelta di procedere alla liquidazione concorsuale sia riconducibile all'erede), a mezzo di un notaio, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni trenta, le dichiarazioni di credito. Scaduto questo termine, l'erede provvede, ai sensi dell'art.499 cod.civ. con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Ciò premesso, la pronunzia in commento chiarisce che la funzione della dichiarazione di credito si esaurisce nell'ambito del procedimento inventariale, non possedendo alcuna rilevanza sostanziale: escluso, in particolare, che valga ad interrompere il termine prescrizionale del diritto di credito, di cui non costituisce atto di esercizio, non possedendo neppure l'efficacia della messa in mora. Il tutto salvo che tale dichiarazione non venga notificata anche all'erede del debitore: in questo caso "uscendo" dall'ambito strettamente procedimentale di cui sopra.

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