Privacy e protezione del diritto alla riservatezza: l’interessato deve essere preventivamente informato dello scambio di informazioni personali (e del susseguente trattamento dei dati) che lo riguardano effettuato tra pubbliche amministrazioni. (Corte di Giustizia Europea, Sez. III, sent. n. C201/14 dell’1 ottobre 2015)

Le normative degli Stati membri non possono consentire a un'amministrazione pubblica di trasmettere dati personali a un'altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione, né del successivo trattamento. Disposizioni di tal genere contrastano con la direttiva 95/46/CE sulla privacy.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'amministrazione tributaria comunica alla cassa previdenziale dati personali del contribuente? Occorre che ne informi l'interessato. Questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea in relazione ad un fatto occorso non già nel nostro Paese, bensì in Romania, ma che comunque sarebbe stato trattato in Italia nella medesima maniera. Nel caso di specie l'Ufficio tributario aveva trasmesso le dichiarazioni dei redditi alla Cassa malattia, la quale aveva conseguentemente richiesto la corresponsione di contributi arretrati. Tale condotta avrebbe dovuto essere preceduta dall'obbligatoria comunicazione all'interessato che i di lui dati personali sarebbero stati trasmessi ad altro pubblico ufficio, in maniera tale da consentirgli il diritto di accesso e di eventuale rettifica. Con riferimento alla legislazione italiana si veda l'art.19 t.u. privacy (d.lgs 2003/196)

Aggiungi un commento