Prior in tempore, potior in jure: il principio generale è sempre valido. Opponibilità al coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare del diritto del creditore ipotecario. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7776 del 20 aprile 2016)

L’art. 155 quater c.c., laddove prevede che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.» va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’ex casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori e che perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia istituisce un principio soltanto apparentemente scontato. Infatti è ben vero che in tema di diritti reali vale il principio generale della prevalenza della situazione soggettiva oggetto di pubblicità prioritariamente eseguita, ma è altrettanto vero che, in materia di locazione, vige una regola divergente (o meglio, operante su un piano differente) e che consente la prosecuzione della locazione anche nell'ipotesi di pignoramento dell'immobile (in quanto l'ipoteca si estende ai frutti, in essi compresi i canoni di locazione: cfr. art.2811 cod.civ.). La natura "ibrida" del diritto di assegnazione di cui all'art.155 quater cod.civ. obbedisce pur sempre alle regole dirimenti di cui all'art.2644 cod.civ.

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