Principio di conservazione del contratto: prova dell'efficienza della clausola viziata rispetto all'intero contratto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13222 dell’11 giugno 2014)

Nel nostro sistema le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate all'opposto e fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico; ne consegue, stante l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità. Deve dunque essere esclusa la risoluzione del preliminare di vendita laddove detta prova sia mancante e anzi agli atti risulti che il promissario acquirente ha egualmente sottoscritto il contratto pur consapevole che non poteva essere venduto la porzione di orto espropriata ma in origine facente parte del compendio immobiliare.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'onere di dar conto del fatto che il contratto non sarebbe stato perfezionato senza la parte affetta da invalidità (ciò che condurrebbe alla declaratoria di nullità dell'intero atto negoziale) incombe sulle parti. In difetto di tale prova l'atto, depurato dalla parte viziata, rimane valido ed efficace.

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