Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (DL 28 giugno 2013, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99)

E' stato convertito con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99, il DL 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".
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Commento

(di Daniele Minussi)
La legge di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 a far tempo dal 23 agosto 2013 ha introdotto modificazioni al testo originario del provvedimento. Ancora novità in tema di società a responsabilità limitata. I commi 15-bis e 15-ter dell'art. 9 comportano modificazioni degli artt. 2463 e 2464 del
Codice Civile, la cui portata peraltro non si limita alle srls, interessando anche le srl "ordinarie". Più specificamente:
a) in qualsiasi società a responsabilità limitata, i conferimenti iniziali non devono essere più versati nelle casse di un istituto bancario, bensì direttamente nelle mani dell'organo amministrativo (IV comma art. 2464 cod.civ.);
b) gli strumenti di pagamento devono essere "tracciati" in sede di dichiarazioni rese nell'atto costitutivo (IV comma art. 2464 cod.civ.);
c) la misura minima del capitale sociale (come previsto dal testo originario del d.l.) per qualsiasi società a responsabilità limitata è pari ad un euro (senza che abbia rilevanza l'età dei soci, venuto meno il limite dei trentacinque anni previgente in tema di srls);
d) la disciplina per le srl aventi capitale sociale inferiore ad euro 10.000 mantiene comunque una propria autonomia:
d1) i versamenti in sede di costituzione devono essere eseguiti per intero, come detto, nelle mani dell'organo amministrativo;
d2) la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale di cui all'art. 2430 cod.civ., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che essa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata potrà
essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione (V comma art. 2463 cod.civ.).
E' stato aggiunto un nuovo comma (2 bis) all'art. 2463 bis cod.civ., ai sensi del quale "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili". Va tuttavia rammentato come non sia stato ad ora emanato il relativo testo.
Confermata infine l'abrogazione (già prevista dal d.l. oggetto di conversione) della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Le società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese, dalla data di entrata in vigore del d.l. 76/2013 (29 giugno 2013) dovranno essere qualificate come "società a responsabilità limitata semplificata".

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