Pretermissione totale del legittimario, esercizio dell'azione di simulazione preordinata all'esperimento dell'azione di riduzione: non serve la preventiva accettazione beneficiata. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16635 del 3 luglio 2013)

Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione ab intestato, per aver il de cuius disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, comma I, c.c., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono le questioni di cui si occupa la pronunzia, delle quali soltanto una esplicitata. La prima, posta soltanto implicitamente, ha a che fare con la qualità di terzo ai fini della prova della simulazione: il legittimario pretermesso che intende dar conto della natura simulata dell'attività giuridica posta in essere dall'ereditando non è soggetto ai limiti probatori che riguardano le parti della simulazione. La seconda, in qualche modo connessa alla prima, ha a che fare con la condizione di procedibilità dell'azione di riduzione posta dal I comma dell'art. 564 cod.civ., ai sensi del quale l'esperimento della azione è subordinato alla preventiva accettazione beneficiata. Tale adempimento infatti non si palesa neppur praticabile nell'ipotesi in cui si abbia integrale pretermissione, ciò che conduce a negare radicalmente (se non una volta esercitata con successo l'azione di riduzione) la qualità di (co)erede che ne costituisce l'indispensabile presupposto.

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