Presupposti di sanabilità delle opere edilizie abusive in area vincolata. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1935 del 27 aprile 2017)

Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269/2003 , le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie gli abusi edilizi (demolizione di una pertinenza e tettoia per la realizzazione di un nuovo manufatto ad uso residenziale con tettoia ad uso garage) erano stati commessi in riferimento ad immobile sito in zona sottoposta a vincolo paesistico e ambientale nel tempo antecedente l'imposizione del vincolo. Non può che seguirne la legittimità del diniego al rilascio del provvedimento di sanatoria.

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