Prestazioni afferenti a contratti con causa illecita per contrarietà al buon costume. La nullità non preclude l'assoggettabilità all’imposizione fiscale. (CTP Savona, Sez. I, sent. n. 389 del 21 giugno 2016)

Deve affermarsi l’assoggettabilità all’Iva dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità, in quanto, seppur contraria al buon costume, dal momento che viene avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per denaro del proprio corpo, il meretricio non costituisce reato e consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell’art. 3, comma I, del Dpr n. 633/72, a nulla rilevando la circostanza che il commercio del sesso non sia regolamentato dal nostro ordinamento o che possa ritenersi moralmente riprovevole.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel nostro Paese il fatto di fare mercimonio del proprio corpo non è un illecito. Illecito penale è il prossenetismo, vale a dire lo sfruttamento della prostituzione, ma non il fatto in sè di vendere prestazioni sessuali. Dal punto civilistico tali prestazioni scaturirebbero però da un contratto che è da considerarsi nullo per illiceità della causa. Più precisamente viene in esame la contrarietà al buon costume. Tale specifica nullità è qualificata da una disciplina peculiare: se infatti l'invalidità del negozio giuridico impedisce la coercibilità delle prestazioni, l'art. 2035 cod.civ. prescrive peraltro che colui il quale ha eseguito una prestazione per una finalità che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato.
A questo quadro va aggiunto poi l'aspetto tributario, di cui alla pronunzia in commento.
Va premesso non solo che La Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo, con la Sentenza 20 novembre 2001, causa C-268, ha stabilito ai rispettivi capoversi n. 33, 49, 69 e 70 che la prostituzione negli Stati membri deve essere tassata dove quest’attività non è totalmente vietata, ma anche che, in seguito all'entrata in vigore dell'European system of national and regional accounts, a far tempo dal settembre 2014 il sistema di contabilità pubblica dei Paesi UE computa nel PIL anche i (presumibili) proventi derivanti da prostituzione, vendita di stupefacenti e contrabbando.
Venendo al punto: il reddito derivante dalle prestazioni professionali di chi "si vende", corrisponde ad un'attività professionale autonoma, in quanto esercitata senza vincolo di subordinazione ed il cui corrispettivo è pagato direttamente dal beneficiario della prestazione. In quanto tale, essa è rilevante sia ai fini IPPEF, sia ai fini IVA, quando connotata da caratteri di abitualità.
Insomma: a quando il POS e il misuratore fiscale?

Aggiungi un commento