Prestazioni afferenti a contratti con causa illecita per contrarietà al buon costume. La nullità non preclude l'assoggettabilità all’imposizione fiscale. (CTP Savona, Sez. I, sent. n. 389 del 21 giugno 2016)
Deve affermarsi l’assoggettabilità all’Iva dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità, in quanto, seppur contraria al buon costume, dal momento che viene avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per denaro del proprio corpo, il meretricio non costituisce reato e consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell’art. 3, comma I, del Dpr n. 633/72, a nulla rilevando la circostanza che il commercio del sesso non sia regolamentato dal nostro ordinamento o che possa ritenersi moralmente riprovevole.