Prestare il proprio assenso a tenere un'assemblea straordinaria per assumere decisioni che conferiscono al socio il diritto di recedere non comporta esprimere un voto positivo in tale sessione. Permanenza del diritto di recesso in capo al socio assenziente rispetto alla prima decisione, non in riferimento alla seconda. (Tribunale di Genova, 24 maggio 2014)

Il socio che, in sede di assemblea ordinaria, abbia manifestato il proprio assenso alla convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare sulla trasformazione e modifica dell’oggetto sociale, ha diritto di recesso ove poi in tale sede non abbia concorso alla deliberazione
Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea, all’adozione della decisione legittimante il recesso ovvero se, pur non essendo intervenuto in assemblea, abbia preventivamente espresso il proprio consenso a tale decisione, assenso che potrebbe anche configurarsi in termini di rinuncia preventiva, la cui sussistenza va accertata con certezza in una manifestazione di volontà del socio individuata come avente tale rilevante contenuto (nel caso di specie il Tribunale ha escluso che il diritto al recesso fosse venuto meno per il fatto che il socio recedente, nell’ambito di un’assemblea ordinaria, avesse espresso il suo consenso alla convocazione dell’assemblea straordinaria avente all’ordine del giorno la delibera legittimante il recesso).
In base all’art. 2437 ter, ultimo comma, c.c. il socio che recede dal contratto sociale, qualora sorga una contestazione in merito ai criteri attraverso cui determinare il valore della quota, può richiedere che tale valore venga accertato tramite relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale; l’esperto è chiamato in tal caso a provvedere anche sulla misura delle spese e sulla quota a carico di ciascuna delle parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cosa è essere d'accordo sul fatto di convocare un'assemblea straordinaria per assumere una decisione inerente la trasformazione del tipo sociale e la modifica dell'oggetto, altra cosa è, nell'ambito di tale sessione assembleare, dissentire circa l'adozione di tali deliberata.
Ne segue che il socio il quale abbia dato il proprio assenso (quando non addirittura l'impulso) nell'ambito di un'assemblea ordinaria alla convocazione di una susseguente assemblea in sessione straordinaria per deliberare su tali materie, conserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod.civ. quando risulti in disaccordo rispetto all'esito positivo di quest'ultima deliberazione.

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