Prescrizione presuntiva: vincibilità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8735 del 15 aprile 2014)
Nella prescrizione presuntiva, fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non è stata estinta: deve ritenersi che in mancanza dell’una o dell’altra prova è legittimo l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal cliente contro il provvedimento ottenuto dall’avvocato che accampa un credito professionale.