Prescrizione della servitù per non uso ventennale: insufficienza di diffida stragiudiziale ai fini dell'interruzione del termine. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1071 del 20 gennaio 2014)

In tema di usucapione deve dichiararsi prescritta per non uso ultraventennale la servitù di passaggio che grava sul fondo per consentire l’accesso all’area di parcheggio dei veicoli, asseritamente ostacolata dal muro edificato dal confinante, dovendosi ritenere la diffida stragiudiziale insufficiente a interrompere il possesso, poiché - con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso - non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta certo l'invio di una raccomandata ad interrompere il termine ai fini della prescrizione del diritto reale di servitù il cui esercizio sia permanentemente impedito dalla edificazione di un manufatto (nella specie un muro) che ostacoli il passaggio. Solamente un atto di esercizio del diritto sarebbe in grado di interrompere il termine, configurandosi come situazione a far tempo dalla quale decorrerebbe nuovamente la prescrizione estintiva.

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