Prescrizione del reato di riciclaggio: dies a quo. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 546 del 7 gennaio 2011)

I) L'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.
II) L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.
III) Il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., in quanto tradotto in una norma penale a più fattispecie, non costituisce un reato a consumazione anticipata, per cui nelle ipotesi in cui il reato sia commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituisce non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del delitto previsto e punito dall'art. 648 bis c.p. La circostanza siffatta acquista particolare rilievo ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato, in quanto, stante la fungibilità del denaro, non bisogna avere riguardo al termine di versamento della relativa provvista, poiché essa non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un conto corrente alimentato da una molteplicità di versamenti.
IV) Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia che si occupa delle vicende della galassia Fininvest. Sul presupposto che ogni prelievo e trasferimento di fondi da un conto corrente ad un altro costituisca autonomo atto di riciclaggio, si traggono rilevanti conseguenze a livello di decorso del termine prescrizionale (nella specie determinato in anni 15). A tali fini, infatti, è stato deciso che non si debba avere riguardo al giorno del versamento della provvista, dal momento che la stessa, stante la fungibilità del denaro, non è più distinguibile una volta che sia versata su altro conto corrente, bensì al giorno del prelievo, anzi con ogni singola data coincidente con ogni operazione di prelievo.

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