Prescrizione dei diritti scaturenti da contratto preliminare? Inattività delle parti per dieci anni ed estinzione del diritto alla stipula del contratto definitivo. (Cass. Civ., Sez. II, n. 14463 del 30 giugno 2011)

Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento (quod sine die debetur statim debetur). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Attenzione lasciare il contratto nel cassetto! Ai diritti soggettivi scaturenti dal preliminare si applica comunque l'istituto della prescrizione. Peraltro la pronunzia si sofferma opportunamente sulla messa a fuoco del dies a quo di decorrenza del termine ordinario decennale. In difetto di specifiche clausole dalle quali si ritraesse un differimento temporale rispetto al tempo del perfezionamento dell'accordo, tale momento dovrebbe infatti essere identificato nel tempo del perfezionamento dell'congegno preliminare in base alla fondamentale regola di cui all'art.1183 cod.civ..

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