Preliminare di vendita immobiliare sottoscritto soltanto da uno dei coniugi proprietari: conseguenze dell'assenza del consenso dell'altro coniuge. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2202 del 30 gennaio 2013)

Per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'articolo 184 c.c. - nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento - per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte del coniuge rimasto estraneo alla sottoscrizione del negozio, quanto meno sotto forma di eccezione in base all’art. 1442, comma IV, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Dal contratto preliminare, ancorchè avente ad oggetto beni immobili, scaturiscono obbligazioni.
Ne discende che il preliminare di vendita immobiliare con il quale uno soltanto dei coniugi che ne sia contitolare unitamente all'altro prometta di cedere il bene non può non essere viziato da annullabilità nell'ipotesi in cui l'altro coniuge non sia d'accordo con l'operazione. Va da sè che la legittimazione attiva a far valere il vizio spetti unicamente al coniuge il cui consenso sia stata pretermesso e non già al promissario acquirente.

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