Preliminare di vendita di bene oggetto di proprietà indivisa. Poiché i promittenti venditori formano un’unica parte contrattuale non risulta possibile l'emanazione di una pronunzia ex art.2932 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 1866 del 2 febbraio 2015)

Nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, giacché si deve presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum giuridico inscindibile, in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà, inesistenti nella specie. Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie una delle parti promittenti alienanti era stata dichiarata fallita alcuni giorni prima del perfezionamento del contratto preliminare di vendita. Stante il difetto di capacità giuridica conseguente dal quale discende la nullità parziale dell'accordo, quale sorte riservare al contratto portante la promessa di vendita di due promittenti alienanti? La pronunzia in esame, in riforma di quella emanata dalla corte di merito, nega radicalmente la possibilità di emanare pronunzia costitutiva, stante la natura unitaria della parte contrattuale complessa formata dai promittenti alienanti.

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