Prelazione legale del confinante: sussiste quand'anche venga artificiosamente fatto venir meno il requisito della contiguità dei fondi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25747 del 22 dicembre 2015)

In materia di contratti agrari, il proprietario confinante, di cui all'art. 7, comma II , della l. n. 817/1971, ha diritto di prelazione anche se, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi per interrompere la contiguità fisica tra i suoli; tuttavia, qualora la porzione di fondo interposta presenti caratteristiche e dimensioni tali da renderla idonea allo sfruttamento coltivo autonomo, perché ricorra la frode ai danni del confinante prelazionario, non è sufficiente che l'alienante si riservi quella porzione di fondo con l'intento di impedire il sorgere del diritto di prelazione, ma è necessario anche che la stessa sia lasciata nella materiale disponibilità dell'acquirente e da questi utilizzata uti dominus o, comunque, in modo da compromettere l'esercizio, anche in futuro, del diritto di prelazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il titolare di un fondo, allo scopo di frodare le ragioni del confinante prelazionario, aveva proceduto, prima di alienare una parte del proprio fondo, a frazionarlo in due porzioni. Quella posta a confine con la proprietà del prelazionario era rimasta di proprietà del predetto titolare, il quale aveva ceduto ad un terzo la residua proprietà. In aggiunta, in fatto tale terzo era stato immesso nella disponibilità dell'ulteriore parte rimasta di proprietà dell'alienante, se non per una piccola banda (delimitata da una recinzione) nella prossimità del confine con il fondo del prelazionario. La pronunzia fa leva sulla attitudine della porzione di residua proprietà dell'alienante ad essere fruita nell'attività di coltivazione. Nello stesso senso si veda Cass. civile, sez. III 2014/15768.

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