Prelazione in tema di beni culturali: non sussiste in caso di cessione di quota di comproprietà di un’azienda comprendente beni immobili di interesse culturale. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 501 dell’8 febbraio 2016)

Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l’Amministrazione ha “facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società”. L’esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società e non la cessione (di una quota) d'azienda.

Commento

(di Daniele Minussi)
Lo snodo concettuale intorno al quale ruota la decisione è la considerazione dell'aspetto oggettivo della cessione. Qual è il presupposto affinchè scatti il diritto di prelazione ai sensi del d.lgs 42/2004? La risposta è agevole: la cessione onerosa di un bene culturale, nell'ampia accezione comprendente anche il conferimento in società (che altrimenti si porrebbe quale agevole escamotage per aggirare la disciplina legale della prelazione: per tale motivo, con D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156, si è provveduto ad estendere la disciplina della prelazione anche a tale ambito). Nell'ipotesi in esame tuttavia la cessione non aveva ad oggetto il bene culturale, bensì la quota di un complesso aziendale (da reputarsi dunque oggetto immediato dell'atto traslativo). Il bene culturale (nella fattispecie, una parte del fondo di compendio dell'azienda ed interessato da vincolo archeologico) era soltanto uno dei cespiti facenti parte del compendio finalizzato all'esercizio dell'impresa (mero oggetto mediato della negoziazione). Correttamente non poteva non dedursi l'insussistenza del diritto di prelazione asseritamente vantato dal Comune instante.

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