Prelazione agraria: apprezzamento in capo al prelazionario dei requisiti ai fini del computo della capacità lavorativa. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12267 del 30 maggio 2014)

L'art. 2 della l. n. 203/1982, secondo il quale la durata dei contratti “in corso” alla data di entrata in vigore della legge decorre da tale ultima data, va interpretato nel senso che esso si applica indistintamente a tutti i contratti ancora non scaduti, a prescindere dal fatto che la durata fosse prevista in un contratto stipulato con l'assistenza delle associazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art. 23 della l. n. 11/1971.
In tema di contratti agrari, l'indirizzo produttivo da considerare ai fini del computo della capacità lavorativa dell'avente diritto alla prelazione e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590/1965, è quello, compatibile con la vocazione naturale del fondo, concretamente praticato al momento dell'esercizio del diritto, o praticabile anche in futuro, da parte del prelazionante e non di terzi, ivi compresi i potenziali acquirenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il fatto che la valutazione della produttività del fondo alla cui stregua valutare il requisito della capacità lavorativa del prelazionario e della di lui famiglia deve fare perno sulla situazione dei luoghi (attuale ed anche potenziale).

Aggiungi un commento