Prelazione agraria: la diretta e precedente conoscenza della proposta di vendita rende superflua la comunicazione dell'accordo preliminare. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 3760 del 13 febbraio 2017)

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, deve ritenersi superflua la trasmissione, al prelazionario, del contratto preliminare di compravendita del terreno, ove risulti che il coltivatore diretto abbia già avuto precedente conoscenza, in qualsiasi modo e per iniziativa del proprietario-venditore, della proposta di vendita e delle relative condizioni, dovendosi in tal caso ritenere realizzata la finalità della legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che conta è che il prelazionario sia stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto. A tal fine è sufficiente che egli sia stato reso edotto delle condizioni alle quali la vendita sarebbe stata perfezionata. E' invece del tutto inessenziale che non sia stato trasmesso il contratto preliminare di vendita: questa è la conclusione, del tutto condivisibile, cui è pervenuta la S.C. in materia di prelazione agraria ex l. 590/1965.

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