Prelazione agraria: elusione del diritto del prelazionario e riconoscimento del diritto di retratto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5201 del 17 marzo 2015)

In tema di prelazione agraria, il ricorso ad una operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la prelazione, così assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell'art. 1418 c.c. e dalla tutela generalizzata di cui all'art. 1421 c.c., ma consente al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di protezione che richiama le nullità relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge. (Nella specie, il ricorrente era coltivatore diretto di un fondo in proprietà dei convenuti, i quali, nello spazio di circa tre mesi, dopo avere ottenuto da un istituto di credito due mutui garantiti da ipoteca sul fondo, con successivo atto notarile avevano conferito lo stesso in una società di persone, con aumento del capitale sociale ed accollo del mutuo sulla medesima, per poi cedere, con un ultimo atto, le quote sociali ad altri soci).

Commento

(di Daniele Minussi)
Di per sè il conferimento del terreno agricolo in società non sarebbe soggetto a prelazione in favore dell'affittuario o del coltivatore diretto confinante (cfr. Cass. civile, sez. III, 7039/1992). Ma non sempre è così: voglio vendere un terreno affittato ad un coltivatore diretto senza rispettare il diritto di prelazione che la legge gli riconosce? Procedo ipotecando il fondo, in maniera tale da poter conferire il fondo in una società al suo valore netto rispetto al debito, cedendo successivamente le quote sociali al terzo destinatario finale del bene. Così, trasferita la "scatola", sarà trasferito anche il contenuto della stessa. L'operazione, di chiara marca elusiva, è certamente censurabile.

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