Prededuzione dall’asse ereditario in favore del coniuge superstite, del valore dei diritti di abitazione e uso dei mobili ex art. 540 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9651 del 19 aprile 2013)

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, comma II, c. c., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 c. c., considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari.
(Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce l'orientamento secondo il quale il prelegato ex lege di cui all'art.540 cod.civ. II comma si assomma alla porzione legittima del coniuge. Non altrettanto è a dirsi per quanto attiene alla quota spettante ab intestato: sul tema si veda quanto già espresso recentemente dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., SSUU 4847/2013).

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