Poteri di controllo del socio accomandante. La facoltà di cui al III comma dell'art. 2320 cod.civ. deve essere esercitata secondo il principio di buona fede oggettiva. (Tribunale di Fermo, 27 settembre 2016)

Deve essere rigettata l’istanza del socio accomandante volta a ottenere un provvedimento d’urgenza del giudice per l’ispezione dei beni aziendali mancando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora laddove manchi la prova che il preteso difetto di conoscenza circa lo stato di conservazione dei beni sociali sia addebitabile alla condotta ostruzionistica del socio accomandatario e non sia stato dimostrato come il comportamento di quest’ultimo possa provocarne l’aggravamento nelle more di un’eventuale controversia nel merito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Delicato il bilanciamento tra poteri di controllo dell'accomandante, che è comunque escluso dalla gestione aziendale e poteri di amministrazione dell'accomandatario. Quando non sia provato l'ostruzionismo di quest'ultimo non è consentito, questa la decisione della corte di merito, disporre l'ispezione d'urgenza che avrebbe dato luogo ad una sorta di accesso forzoso nei locali (che nella fattispecie consistevano in un esercizio alberghiero) .

Aggiungi un commento