Possesso del fondo o semplice atteggiamento di tolleranza del proprietario? L'eterno dilemma lungo la via per l'usucapione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16371 del 4 agosto 2015)

In tema di acquisto del possesso ad usucapionem, onde valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza e sia, dunque, inidonea all'acquisto del possesso, si rileva come la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza allorché si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si focalizza sull'aspetto temporale della durata della situazione fattuale di fruizione del bene.
Come è noto, con il termine "tolleranza" si intende evidenziare la situazione in cui un soggetto esercita il godimento di un bene non già in quanto possessore, bensì come mero detentore, riconoscendone cioè l'altrui diritto. L'indagine volta a discernere la tolleranza dal possesso è specialmente difficile, dal momento che una mera introspezione psicologica non gioverebbe. Occorre che il giudizio sia orientato da concreti elementi volti a distinguere l'un caso dall'altro. In tale senso la perseverante durata della situazione di godimento del bene è stata assunta dalla pronunzia qui in esame, quale elemento presuntivo che, in presenza non già di rapporti di parentela, bensì semplicemente di buon vicinato, può far pendere la bilancia nella direzione di una qualificazione in chiave di possesso.

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