Pignorabilità dei beni di cui al fondo patrimoniale: onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21800 del 28 ottobre 2016)

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia rappresenta il nuovo orientamento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 2970/13; Cass. Civ., Sez. III, 4011/13 Cass. Civ., Sez. II, 5385/13) in tema di stabilità ed utilità del fondo patrimoniale. Se il creditore aggredisce il bene vincolato al fondo, incombe sul debitore in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. dare la prova che il debito per il quale si procede venne contratto per soddisfare esigenze estranee rispetto a quelle familiari. Non basta: tali esigenze vanno intese in senso lato. In fondo se contraggo un debito per motivi professionali, ma poi con i lucri della professione mantengo la famiglia, si può concludere che la passività abbia a che fare con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. V'è da domandarsi, seguendo questa impostazione, quali siano i crediti esclusi da tale finalità e dunque da reputarsi estranei a sovvenire il menage familiare.

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