Petitio hereditatis: presupposti. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 22915 dell’8 ottobre 2013)

La petizione di eredità ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso petitum.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette in evidenza la distinzione tra azione di rivendicazione e azione di petizione d'eredità. Rimarchevole la differenza: la petitio hereditatis è un'azione universale a carattere reale (sulla scorta del riconoscimento della qualità ereditaria, v iene affermata la titolarità dell' universum jus defuncti), l'azione di rivendicazione invece riguarda i singoli beni (ovvero gruppi di essi) in relazione a ciascun titolo di provenienza.

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