Petitio hereditatis: legittimazione attiva. Insussistenza di litisconsorzio necessario. (Cass. Civ., Sez. II, n. 14182 del 27 giugno 2011)

L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, così come in tema di rivendicazione della cosa comune da parte di uno dei partecipanti alla comunione non è necessario il contraddittorio di tutti i condomini. Sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cosa sono i rapporti interni tra i coeredi, altra cosa quanto può eccepire il possessore di beni ereditari che fosse convenuto in giudizio da uno soltanto di essi. A costui non potrebbe pertanto essere opposto il difetto di legittimazione attiva neppure sotto il profilo dell'eventuale instaurazione di un contradditorio con gli altri coeredi, requisito insussistente.

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