Per poter sindacare la nullità della clausola con la quale sono pattuiti interessi anatocistici è necessario produrre al giudice l’intera sequenza degli estratti conto bancari. (Tribunale di Lanciano, sent. n. 271 dell’8 giugno 2016)

Deve ritenersi che nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio: diversamente deve essere rigettata la domanda sulla pretesa, indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sul ritenuto indebito conteggio di interessi non pattuiti, sulla mancata pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e sulla asserita applicazione di tassi usurari.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si impernia sostanzialmente sul soddisfacimento dell'onere della prova: se il cliente intende contestare l'invalidità della clausola contrattuale in forza della quale sono pattuiti interessi anatocistici deve dar conto del fatto di averli corrisposti. E come? precisamente producendo in giudizio la serie degli estratti conto dai quali poter desumere le somme addebitate a tale titolo dell'istituto bancario. Non v'è spazio per un ordine giudiziale di esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ipotesi in cui la parte abbia il diritto, sancito dall'art.119 t.u. 1993/385, di domandare alla banca la copia di tutte le operazioni svolte per un periodo di anni dieci (in armonia con il termine prescrizionale ordinario).

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