Per l’incidente stradale anche avvenuto all'estero, lo straniero ha diritto al risarcimento del danno biologico dall'assicurazione del veicolo italiano anche se il diritto di quello stato non contempla il danno non patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8212 del 4 aprile 2013)

L'art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Sebbene il principio faccia riferimento alla lesione dei diritti inviolabili della persona “avvenuta in Italia”, esso deve intendersi come relativo a tutte le ipotesi in cui, pur non essendo il fatto illecito commesso nel nostro Paese, per il risarcimento dei danni debba trovare comunque applicazione la legge nazionale italiana, in ragione dei criteri di collegamento applicabili, nel caso di specie, alla relativa responsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nostro Paese è sempre all'avanguardia nell'assicurare la più ampia protezione ai cittadini stranieri, alla luce di una lettura delle norme vigenti orientata dai principi fondamentali della Carta costituzionale intesi a tutelare i diritti inviolabili. Spetta pertanto allo straniero, quand'anche non previsto dal di lui ordinamento di appartenenza, il risarcimento del danno anche non patrimoniale del diritto alla salute ed ai rapporti parentali. Nello stesso senso si veda Cass. Civ., Sez. III, n. 450 del 11 gennaio 2011.
Varrebbe la pena di mettere a fuoco anche la sorte dei danni subiti dai cittadini italiani all'estero ad opera di stranieri e di quelli subiti dai cittadini italiani in Italia sempre ad opera di stranieri.

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