Per costruire un autoparcheggio ai sensi dell'art.9 della c.d. "Legge Tognoli", occorre che esso sia costruito nel sottosuolo, per tale intendendosi quello che è tale al momento dell'inizio dei lavori e non quello che lo sarebbe alla fine dei lavori di reinterro della rimessa edificata. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 29080 del 9 luglio 2013)

L’art. 9 della l. n. 122/89 va interpretato nel senso che la realizzazione di garage è consentita con procedura semplificata soltanto se gli stessi vengono ubicati nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree condominiali, mentre, se realizzati in superficie, essi necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio, dovendo precisarsi che, per opere interrate, devono intendersi, a tal fine, quelle che già si trovano al di sotto del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia specifica quale sia la sfera di applicabilità della c.d. "legge Tognoli", ai sensi della quale è possibile realizzare una rimessa per auto anche in deroga rispetto agli strumenti urbanistici autorimesse in base a semplice presentazione di denunzia di inizio attività ed in esenzione dal pagamento di oneri di urbanizzazione. In particolare occorre che si tratti di manufatti da realizzare nel sottosuolo, per tale intendendosi quello che è tale al tempo della edificazione della rimessa e non quello divenuto tale in esito alla modificazione del piano di campagna a cagione di un interramento dell'autoparcheggio originariamente costruito fuori terra.

Aggiungi un commento