Partecipazione di società a responsabilità limitata in società di persone. Inapplicabilità della norma di cui all’art. 2361 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1095 del 21 gennaio 2016)

La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, comma II, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’articolo 2479, comma II, n. 5, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie era stata ritenuta sussistente una società di fatto tra due società a responsabilità limitata: una volta dichiarato il fallimento di detta società di persone, era seguita sentenza dichiarativa del fallimento in estensione anche delle società di capitali. Il problema più generale, costituito dalla possibilità che una srl assuma partecipazione in una società di persone, è risolto in base alla considerazione della inapplicabilità dell'art.2361 cod.civ.. La norma, in tema di spa, al di là del divieto di partecipazione comportante una rilevante modificazione dell'oggetto sociale, rende indispensabile che l'assemblea si pronunzi preventivamente acconsentendo all'assunzione di partecipazione sociale in società a base personale.

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