Pagamento delle rate di mutuo effettuata dai genitori in favore del figlio: documentazione e prova ai fini fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5167 del 28 febbraio 2017)

Per dimostrare che le spese relative alle rate di mutuo sono state effettivamente sopportate dal familiare, non è necessario che il contribuente documenti l'incasso o l'accredito sul proprio conto corrente bancario della somma ricevuta in donazione e il successivo addebito a beneficio di un terzo, fornitore del bene o del servizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
I genitori si erano impegnati a pagare le rate di mutuo erogato allo scopo di acquistare l'abitazione del figlio. Secondo l'AE, allo scopo di dar conto di tale circostanza (rilevante ai fini di escludere dal redditometro la spesa relativa al rimborso delle rate da parte del contribuente) sarebbe stato necessario dare la prova dell'incasso sul proprio conto delle somme oggetto di donazione da parte del genitore e del successivo impiego di tali somme allo scopo di pagare le singole scadenze del mutuo. La Corte fa giustizia di questa rozza teorica. Non esiste infatti soltanto la donazione diretta (che tra l'altro richiederebbe il perfezionamento di un atto pubblico a pena di nullità), essendo ben possibile dare vita a donazioni indirette. L'adempimento del debito altrui (art.1180 cod.civ.) costituisce uno degli strumenti atti a concretare una liberalità indiretta, fattispecie che descrive con esattezza il caso concretamente posto all'attenzione dei Giudici.

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