Opponibilità delle servitù reciproche scaturenti da regolamento condominiale (avente natura contrattuale): modalità di esecuzione della trascrizione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17493 del 31 luglio 2014)

È necessaria, ai fini dell’opponibilità delle servitù reciproche costituite con il regolamento di condominio contrattuale, una trascrizione specifica e autonoma del vincolo nell’atto di acquisto di un bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la natura contrattuale del regolamento (a differenza del regolamento che fosse approvato semplicemente a maggioranza) può prevedere vincoli, limiti e restrizioni (servitù, oneri reali) a carico delle singole proprietà individuali. La pronunzia in considerazione, sulla scorta di tale asserto, si sofferma sulla concreta modalità di esecuzione della formalità pubblicitaria, alla stregua del combinato disposto degli artt. 2659 e 2655 cod.civ..Dalla nota di trascrizione deve risultare non solo l'atto in forza del quale si domanda la trascrizione, ma anche il mutamento giuridico che quell'atto produce in riferimento al bene. Pertanto, nell'ipotesi in esame, non è sufficiente indicare genericamente il regolamento condominiale, ma in maniera specifica le clausole del medesimo dal quale scaturiscono le limitazioni corrispondenti alle servitù.

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