Onere della prova ed azione di rivendicazione. Di cosa deve dare conto l'attore nel caso in cui il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene al comune dante causa? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17457 del 2 settembre 2015)

In tema di azione di rivendicazione, nel caso in cui il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l’onere probatorio a carico dell’attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene medesimo al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, ed alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la controversia aveva ad oggetto la spettanza del vano ammezzato con ingresso dalle scale comuni. Se il convenuto, che pure è nella disponibilità dei locale, non contesta l'originaria provenienza al comune dante causa il contenuto della prova che l'attore è tenuto a fornire investe: a) l'esistenza di un valido titolo acquisitivo a proprio favore dal detto dante causa, b) l'appartenenza a quest'ultimo ininterrotta a far tempo da un momento antecedente a quello in cui il convenuto assume di poter vantare il possesso del bene.

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