Ogni cessione di quote, anche se in unico atto complesso, è assoggettata a imposta di registro autonoma. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 18122 del 15 settembre 2015)

In tema d'imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi dell'art. 21, comma I, del Dpr. n. 131/86, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del comma II del citato articolo, ad un'unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all'effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell'art. 2252 c.c., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'orientamento può dirsi ormai consolidato. Si veda, esattamente nello stesso senso, Cass. civile, sez. VI-T 2015/3300.

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