Occorre una contiguità fisica e materiale dei fondi perchè spetti il diritto di riscatto in favore del coltivatore diretto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19747 del 27 settembre 2011)

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817/1971, spetta, in generale, nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè allorquando essi siano caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo all'attenzione della Corte era costituito dalla nozione di "fondo confinante" ai fini dell'attribuzione della prelazione reale in favore di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale.
Tale diritto spetta soltanto nell'ipotesi di vera e propria contiguità, requisito che viene meno quando i fondi siano separati anche semplicemente da una strada vicinale, vale a dire una strada interpoderale costituita a cavallo della linea di confine a valere su terreni di proprietà dei titolari dei fondi finitimi.

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