Occorre una contiguità fisica e materiale dei fondi perchè spetti il diritto di riscatto in favore del coltivatore diretto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19747 del 27 settembre 2011)
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817/1971, spetta, in generale, nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè allorquando essi siano caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione.