Obbligo di allegazione agli atti di trasferimento di beni immobili dell'attestato di prestazione energetica (APE). (DL 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013, con la legge n. 90, il D.L. 4 giugno 2013 n. 63, rilevante in particolare per le modifiche apportate dall'art. 6 l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, sanzionato con la nullità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ennesimo intervento del legislatore in tema di certificazione energetica degli edifici. Dopo l'attestato di qualificazione energetica, l'attestato di certificazione energetica, fa il proprio debutto l'attestato di prestazione energetica (APE). La nuova normativa, che viene a recepire non tanto le disposizioni emanate in sede comunitaria, quanto addirittura le critiche mosse al legislatore italiano, rinviene applicazione non soltanto alle vendite (ma anche alle permute, ai contratti di affitto d'azienda che deducano enti immobiliari, ai leasing immobiliari) ed alle locazioni, bensì anche alle donazioni immobiliari ed alle cessioni di semplici quote, ancorchè effettuate in favore di chi già sia contitolare del bene. La locuzione "a titolo gratuito" dovrebbe poi, come tale, riguardare anche i contratti di comodato.
Di fondamentale importanza il comma 3-bis del novellato art.6 del D. Lgs. 192/2005 ai sensi del quale: "L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti."
Dunque l'inosservanza dell'obbligo di allegazione dell'APE viene sanzionata con una nullità testuale che viene in un certo senso a ripristinare quella introdotta originariamente con il comma VIII dell'art.15 del d.lgs. 2005 n.192, dovendosi tuttavia notare come quest'ultima si atteggiasse come nullità "di protezione", vale a dire relativa, essendo legittimato a farla valere unicamente uno dei contraenti. Tale limitazione più non è stata reiterata nella novellazione della norma.
Cosa dire del caso in cui l'unità immobiliare sia già dotata di certificazione energetica predisposta in base alla pregressa normativa? Indubbiamente dovrà considerarsi ancora valida (quando non siano state introdotte modificazioni all'unità immobiliare) entro i limiti temporali decennali decorrenti dal rilascio.
Va infine ricordato che per il contratto preliminare di vendita immobiliare non v'è nessun obbligo di allegazione dell'APE, occorrendo tuttavia che il proprietario renda disponibile al promissario acquirente la relativa documentazione nel corso delle trattative, facendone consegna al momento del perfezionamento dell'accordo.

Aggiungi un commento