Obblighi di sorveglianza e di tutela da parte di maestri e precettori. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19160 del 6 novembre 2012)

Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia viene a delimitare in concreto la peculiare responsabilità che incombe ai sensi dell'art. 2048 cod.civ. sul personale scolastico. Si badi come, in altre occasioni, sia stato adottato un criterio estensivo (sotto il profilo cronologico) dell'ambito della responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III 1994/1623) mentre la sentenza in considerazione vale piuttosto a connotare in maniera riduttiva tale responsabilità sotto il profilo spaziale.

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