Obblighi di informazione del mediatore immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, n. 19095 del 19 settembre 2011)

Il mediatore, pur non essendo tenuto in difetto di un particolare incarico a svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come ad esempio l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento mediante le visure catastali e ipotecarie, è comunque tenuto nell’adempimento della sua prestazione a un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende in positivo l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e in negativo il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. Ne consegue che, ai fini del risarcimento danni in favore del promissario acquirente, deve essere confermata la responsabilità in solido affermata fra il promittente venditore e il mediatore che, fidando solo sulla dichiarazione scritta del secondo, assicura che l’immobile oggetto del preliminare di compravendita sia libero da pesi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Insomma: se il mediatore non è un avvocato nè un notaio, tuttavia deve evitare anche di ingenerare equivoci nel potenziale acquirente. Se non conosce direttamente lo stato ipotecario non può confidare sulle dichiarazioni del venditore, informando correttamente l'altra parte.
Invero una condotta come quella in considerazione appare in via del tutto generale contrastante con i principi generali dell'ordinaria diligenza e non già semplicemente contrario agli obblighi di informazione che specificamente fanno capo al mediatore professionale.

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