Obbligazione collatizia. Il donatario nudo proprietario può dedurre le spese effettuate per migliorie ed addizioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24150 del 26 novembre 2015)

La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell’usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 cod. civ., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo.
Situazione diversa è quella in cui il donatario nudo proprietario deduca, come nella specie, di avere attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 c.c. -le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poiché ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario – nudo proprietario a sue spese.

Commento

(di Daniele Minussi)
Veniva in discussione il campo di applicazione dell'art.748 cod.civ., ai sensi del quale nell'ambito della collazione, occorre dedurre da quanto il donatario deve riversare all'asse, il valore delle migliorie apportate nei limiti del valore al tempo di apertura della successione. Si applica tale regola anche nell'ipotesi in cui la donazione sia stata effettuata con riserva in capo al donante dell'usufrutto vitalizio sul bene oggetto della liberalità? In tal caso infatti il possesso del bene rimane in capo al donante e tutte le eventuali migliorie nonchè i deterioramenti dovrebbero essere a costui riconducibili. La S.C. ha osservato, nel merito, come quello che conta sia la prova di una concreta disponibilità del bene da parte del donatario che, nonostante l'esistenza del diritto di usufrutto, abbia a proprie spese effettuato addizioni e/o miglioramenti. In sede di collazione pertanto gli eredi dell'usufruttuario non potranno vantare un credito relativo al valore delle opere effettuate sul bene, valore riconducibile al donatario.

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