Nullità della compravendita per indeterminatezza del prezzo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11529 del 23 maggio 2014)

Perché si possa configurare la fattispecie del comma III dell'art. 1474 c.c., allorquando l'oggetto della vendita non è riconducibile alle ipotesi di cui ai commi I e II della stessa norma, è necessario che le parti si siano riferite al «giusto prezzo», cioè abbiano evocato nella pattuizione tale nozione, restando escluso - a differenza di quanto può accadere se l'oggetto della vendita sia riconducibile alle dette ipotesi - che possano assumere rilievo espressioni diverse anche se sostanzialmente equivalenti (come prezzo congruo, adeguato, e simili).
Nella fattispecie del comma III dell'art. 1474 la legge suppone solo che le parti si siano riferite al "giusto prezzo" e, quindi, la previsione non allude al fatto che le parti abbiano previsto di determinare tramite un successivo accordo, non meglio disciplinato quanto a tempi e modi, il prezzo. L’accordo cui fa riferimento il secondo inciso del terzo comma è cioè un accordo non previsto nella pattuizione originaria, ma successivo, che si innesta su una previsione contrattuale che ha fatto riferimento al «giusto prezzo» e non all'accordo stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso pratico sottoposto all'attenzione della S.C. le parti avevano convenuto il prezzo di un'opera d'arte rimettendone la determinazione al futuro accordo in esito al restauro del bene. Non è stato reputato utile il riferimento, effettuato dalle parti, ad un futuro accordo circa la determinazione del prezzo secondo un criterio di adeguatezza e di congruenza. Infatti non potrebbe evocarsi a tal riguardo la regola di determinazione del prezzo di cui al III comma dell'art. 1474 cod.civ., la quale fa salva la vendita che fosse stata effettuata al "giusto prezzo".

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