Nullità dell'atto di vendita parzialmente privo di dichiarazione di conformità ai dati catastali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11507 del 3 giugno 2016)

L'atto notarile che contenga esclusivamente la dichiarazione di conformità alla planimetria e non anche ai dati catastali è viziato da nullità assoluta, inequivoca ed indiscutibile, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art. 28, comma I, L. n. 89/1913. Le norme che prevedono il cumulo delle sanzioni debbono essere considerate eccezionali e quindi inapplicabili per analogia. Il notaio cui vengano contestati più addebiti, non può giovarsi delle norme eccezionali del Codice Deontologico Forense oppure dell'art. 5, comma II, D.Lgs. n. 109/2006, avendo contravvenuto più volte alla medesima disposizione di legge. E' dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 L.N. nella parte in cui non prevedono l'applicabilità di una sola sanzione, fino all'ammontare massimo previsto, in caso di plurime violazioni in atti diversi, rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere od escludere il c.d. cumulo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa riferire dell'ipotesi in cui la dichiarazione di conformità da effettuarsi ai sensi del d.l. 78/2010 sia testualmente riferita alla sola planimetria catastale e non anche ai data catastali, come pure richiesto dalla legge? La risposta della S.C. è tranciante: la sanzione è quella della nullità, dal momento che le disposizioni non si limitano a richiedere il controllo di tali corrispondenze, ma impongono anche la relativa formale menzione. In altre parole l'atto di trasferimento immobiliare deve contenere espressamente una triplice menzione: la corrispondenza dell'immobile siccome esistente in fatto alle planimetrie catastali, ai dati identificativi catastali e la relativa dichiarazione di conformità resa dall'alienante, intestatario dell'immobile. Ogni "amputazione" dei dati relativi a tale triade hanno quale esito la radicale invalidità dell'atto. Segue altresì l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari al notaio rogante.

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