Nullità del testamento olografo privo di sottoscrizione apposta soltanto sul plico che lo contiene. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 22420 del 1 ottobre 2013)

Il testamento olografo, sebbene non sia un atto pubblico e non è quindi dotato di pubblica fede, deve redigersi nel rispetto di specifiche formalità, dovendo contenere, a pena di nullità, la firma autografa e la sottoscrizione. Mancando nel testamento olografo la figura del pubblico ufficiale che attesti l'effettiva riconducibilità delle dichiarazioni di ultima volontà al testatore, questo collegamento, che costituisce l'aspetto più importante dell'atto, è garantito proprio dalla sottoscrizione. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c., assolve la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo delle sua riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo il quale, dopo aver redatto il testamento, anche in tempi diversi, disponga del suo patrimonio senza alcun ripensamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente che la sottoscrizione del testatore sia stata apposta sulla busta nel cui interno si trova la scheda testamentaria: il II comma dell'art.602 cod.civ. è chiaro nel riferire che la sottoscrizione debba essere posta alla fine delle disposizioni, significando non solo l'essenzialità di un collegamento materiale tra il supporto fisico sul quale sono riprodotte le ultime volontà e il segno personale del testatore per il cui tramite egli si appropria di quanto scritto, bensì anche una particolare localizzazione della sottoscrizione, che deve per l'appunto essere eseguita in calce alle disposizioni.

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